L’assistente sociale e la libera professione

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L’assistente sociale e la libera professione

Nuovo codice deontologico: principi importanti, evoluzione, partita IVA. Libera professione: lavoro autonomo, capacità di offrire servizi, oneri economici, tutela.

L’assistente sociale e il lavoro autonomo   

La Legge n. 84 del 1993, istitutiva dell’Ordine degli assistenti sociali e del relativo albo professionale, all’art. 1, comma 3, prevede che: «La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato». Di seguito andremo a trattare alcuni aspetti di questo tema facendo una valutazione degli stessi.  

«Felice colui che ha trovato il suo lavoro; non chieda altra felicità» 

Le disposizioni del Nuovo Codice Deontologico 

Il 1° giugno 2020 è entrato in vigore, dopo oltre due anni di duro lavoro, il nuovo Codice Deontologico1 dell’assistente sociale. Si divide in IX titoli ed è composto da 86 articoli. 

Il Codice al titolo VII, Capo III artt. da 56 a 66, disciplina, anche, l’esercizio della libera professione. Gli articoli esplicano principi importanti a cui deve attenersi il lavoratore autonomo per poter esercitare la sua attività. Ad esempio: l’evidenza dei segni distintivi e qualificativi dello studio professionale; saper adeguare la qualità e la quantità degli incarichi sulla base del proprio intervento e dei mezzi a disposizione; stipulare il contratto indicando gli estremi della propria polizza assicurativa; ed altri ancora. 

Il nuovo Codice si è adeguato all’evoluzione sociale, economica e giuridica, locale e globale, dedicando, inoltre, alla libera professione uno spazio che non era previsto in quello precedente. 

Partita IVA in regime forfetario 

La fluidità lavorativa ed economica societaria hanno fatto avvicinare sempre di più i giovani assistenti sociali iscritti all’ordine, anche come primo approccio occupazionale, al lavoro autonomo.  

Per poter aprire una Partita IVA bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12. Questo modello, scaricabile dal sito dell’Agenzia, ci consente di richiedere l’attribuzione del numero della P.IVA; nel modello vanno inseriti: dati anagrafici e fiscali del richiedente; sede dell’attività; codice identificativo ATECO (Attività Economiche); regime fiscale da adottare, in questo caso quello forfettario.  

L’iscrizione, poi, non sarà completa se non ci si iscrive alla gestione separata INPS, il modello è scaricabile dal sito dell’ente, per versare i contributi previdenziali (gli assistenti sociali sono privi di una cassa autonoma di previdenza). La percentuale dell’aliquota contributiva è determinata dall’INPS ogni anno. Entrambi i modelli possono essere presentati agli enti sia fisicamente che in via telematica. Ancora, è importante che, l’assistente sociale in qualità di lavoratore autonomo deve, per legge, stipulare un’assicurazione RC professionale per i danni derivanti a terzi dall’esercizio dell’attività; è fondamentale anche per tutelare il proprio patrimonio2. 

Il regime forfettario, disciplinato dalla L. n. 190 del 2014, è indicato soprattutto per coloro i quali si avvicinano al mondo del lavoro per la prima volta, viste le importanti agevolazioni fiscali e contabili. I vantaggi a cui si può accedere sono tali a condizione che, il limite del fatturato annuo non sia superiore a € 65.000. Questo tipo di regime fiscale è esonerato dagli adempimenti IVA e dalla ritenuta d’acconto (quindi, in virtù di quest’ultima, su qualsiasi fattura il lavoratore incassa totalmente l’importo); inoltre, è applicata un’unica imposta del 15%, sostitutiva di IRPEF, IRAP e altre imposte addizionali, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività3. 

Infine, per quanto riguarda le imposte sul reddito imponibile, cioè quello su cui si pagano le tasse, sono calcolate sul fatturato totale diminuito della percentuale dei costi assegnata, che per l’assistente sociale è del 22%. Avremo così un coefficiente di redditività del 78%, per l’attività dell’assistente sociale. Questa è la percentuale da considerare per calcolare il reddito imponibile a cui applicare imposte e contributi da versare. ESEMPIO: Se l’assistente sociale libero professionista fattura € 10.000, paga contributi e imposte sulla base di € 7.800.  

La libera professione, una riflessione 

L’esercizio della libera professione da parte degli assistenti sociali, specialmente se il riferimento è ai giovani alle prime armi, non è considerata, nella maggior parte dei casi, come futura prospettiva lavorativa.  

Il motivo principale è che, a maggior ragione se la si pratica fuori casa, implica degli oneri economici abbastanza elevati (basti pensare agli anticipi sulle imposte chieste dallo Stato anno per anno!). Viene percepita più come un punto di partenza dal quale raggiungere, successivamente, degli altri obiettivi.    

È fondamentale, prima di intraprendere questa strada, avere la consapevolezza delle proprie buone capacità di saper offrire dei servizi sul mercato. La capacità di trovare clienti dipende tanto dalla preparazione, dal lavoro sul campo, dalla competenza, dalla capacità di saper competere (con la gratuità del settore pubblico in primis) e dall’aggiornamento. 

Rispetto a quanto riportato, potremmo concludere riflettendo sul fatto che, ad oggi, l’assistente sociale lavoratore autonomo ha bisogno di essere maggiormente tutelato e riconosciuto come il portatore di un servizio di qualità.  

 

FONTI 

  1. https://cnoas.org/codice-deontologico/ 
  1. https://cnoas.org/libera-professione/ 
  1. https://partitaiva24.it/ 

 


Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)
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