Adozione in casi particolari: cos'è e quando si applica

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Adozione in casi particolari: cos'è e quando si applica

Assistente Sociale. Adozione in casi particolari di minorenni: rapporti preesistenti, step-child adoption, adozione di minorenni con disabilità, impossibilità di affidamento preadottivo.

Le quattro ipotesi dell’adozione particolare

Le adozioni in casi particolari possono essere effettuate in quattro precise circostanze. La prima ipotesi si preoccupa di conservare i legami parentali e affettivi consentendo l’adozione da parte di chi ha costruito con il minorenne legami preesistenti alla perdita dei genitori. Nella seconda ipotesi si consente al coniuge di adottare il figlio dell’altro coniuge per dare veste giuridica a relazioni già esistenti di fatto. Nel terzo caso si agevola l’adozione di minorenni con disabilità. Si disciplinano, infine, le ipotesi in cui risulta impossibile procedere all’affidamento preadottivo. 

«Le adozioni in casi particolari possono essere effettuate in quattro precise circostanze» 

L’Adozione dei “non-abbandonati”

Le adozioni in casi particolari sono disciplinate dall’art 44 della legge n. 184/1983. Scopo di questo strumento è realizzare il «Diritto del minore ad una famiglia».[1] Si ricorre a questa forma di adozione nei casi in cui, pur non essendovi le condizioni per la permanenza del minorenne nella famiglia di origine, non si possa procedere all’adozione piena. La particolarità di questo istituto è rinvenibile nella mancata estinzione dei rapporti con la famiglia d’origine. Sovrapponendosi e non sostituendosi al vincolo di filiazione di sangue.

I quattro “casi particolari”

Il minorenne ai sensi dell’art. 44 potrà essere adottato:

  1. da persone unite al minorenne, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
  2. dal coniuge nel caso in cui il minorenne sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. nel caso in cui il minorenne presenti qualche handicap e sia orfano di padre e di madre;
  4. quando vi è l’impossibilità di procedere all’affidamento preadottivo. 

Adozione in caso di “preesistenti rapporti”

Nella prima ipotesi la condizione necessaria è che il minorenne sia orfano di padre e di madre. In questo caso si darà la possibilità ai parenti fino al sesto grado o a terzi estranei di procedere all’adozione particolare purché abbiano avuto un rapporto preesistente, stabile e duraturo con il minorenne. Sarà privilegiato il vincolo di parentela, dandosi prevalenza ai parenti sulle domande proposte da terzi per evitare che il minorenne si allontani dalla sua cerchia familiare; purché, come specificato, i parenti che chiedono l’adozione abbiano costruito con lui un rapporto stabile e solido. 

Diversamente si aprirà la strada al terzo che abbia instaurato con il minorenne un tale rapporto preesistente alla perdita dei genitori. La ratio è di tutelare e conservare i legami parentali e affettivi instaurati prima della perdita dei genitori. 

La Step-Child adoption

Nella seconda ipotesi si dà la possibilità al coniuge del genitore anche adottivo del minorenne di dare veste giuridica a relazioni familiari già esistenti di fatto. Necessario a tal riguardo è anche il consenso dell’altro genitore, che diventerà invalicabile laddove si tratti di genitore convivente con l’adottando o che non abbia perso la sua responsabilità genitoriale. Diversamente il dissenso potrà essere superato dal giudice laddove quest’ultimo ritenga che sia ingiustificato o contrario all’interesse del minorenne.

L’adozione del minorenne disabile

La terza ipotesi prevista dall’art 44 disciplina l’adozione di un minorenne affetto da handicap che sia orfano di padre e di madre. La ratio di questa normativa è di favorire ‹‹una categoria di minori che verrebbero con ogni probabilità rifiutati dall’adozione legittimante››[2] con il rischio di non riuscirsi ad inserire all’interno di un nucleo familiare. Per tale ragione si apre la possibilità di adozione in questo caso tassativo anche ai separati o ai single.

Adozione nell’impossibilità di ricorrere all’affidamento preadottivo

Il quarto e ultimo caso riguarda le ipotesi in cui mancano i presupposti per l’affidamento preadottivo. Questa impossibilità ricorre in due ipotesi:

  1. quando vi è un rifiuto a prendere in affidamento preadottivo il minorenne per le sue difficoltà di integrazione sociale o per i suoi handicap; anche laddove non sia orfano;
  2. quando il minorenne abbandonato si trovi già inserito in un nucleo familiare con cui ha stabilito legami affettivi solidi. In questi casi viene escluso l’affidamento preadottivo perché considerato pregiudizievole per il benessere psico-fisico del minorenne l’allontanamento da quel nucleo familiare.


[1] Legge n.184 del 4 maggio 1983

[2] Le adozioni in casi particolari, M. Rovacchi, l’officina del diritto. Giuffreé, Varese, 2016.

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