Bigenitorialità dal punto di vista giuridico: come siamo arrivati fin qui? - PARTE II

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Bigenitorialità dal punto di vista giuridico: come siamo arrivati fin qui? - PARTE II

Bigenitorialità: diritto del minore. Convenzione di New York del 1989, Legge n. 176/1991, Carta di Nizza, Legge 54/2006.

La bigenitorialità: diritto del minorenne e dovere dei genitori

La bigenitorialità è il diritto del minorenne a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche qualora fossero separati o divorziati. Questo diritto scaturisce dal fatto che “l’essere genitori” rappresenta un impegno che si ha nei confronti dei figli e, di conseguenza, anche in caso di separazione e divorzio, questi ultimi hanno il diritto a mantenere rapporti con entrambi i genitori.  Varie leggi, a partire dalla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989, si sono succedute nella regolamentazione del diritto in questione ma nella realtà c’è ancora tanto da fare. 

«È importante per il minore poter mantenere rapporti costanti con entrambi i genitori a meno che essi non siano dannosi per il suo sviluppo»

Carta di Nizza, art. 24 comma 3

A livello europeo c’è da segnalare l’articolo 24 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” detta anche Carta di Nizza. Questo articolo, denominato “Diritti del minore” afferma che[1]:

Comma 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

Comma 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Comma 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

In particolare, nel comma 3, si esplicita il diritto che si pone alla base della bigenitorialità: il diritto del figlio di poter mantenere rapporti costanti con entrambi i genitori laddove non siano lesivi dello sviluppo psicofisico.

È da notare come anche a livello Europeo l’interesse preminente del minore abbia assunto sempre maggiore importanza e sia entrato, negli anni, a far parte dell’agenda legislativa degli Stati membri.

Legge sull’affidamento condiviso

L’Italia, allineandosi alla normativa degli Stati membri dell’Unione Europea sul diritto di famiglia e sulla bigenitorialità, ha emanato la Legge sull’affidamento condiviso ovvero la Legge n. 54/2006.

Questa legge interviene essenzialmente su quattro livelli: [2]

1. Regime dell’affidamento che diventa escluso o condiviso;

2. Tempi e modi di permanenza del minore presso ciascun genitore;

3. Criteri per la determinazione del mantenimento del figlio;

4. Assegnazione della casa familiare.

Si nota come il secondo livello su cui interviene la legge sia la base per costruire e rispettare, nella quotidianità, il diritto del minore alla bigenitorialità. Attualmente, però, nonostante le disposizioni legislative, in Italia si presenta una situazione alquanto complicata.

Dai dati raccolti si evince che i figli di genitori separati trascorrono la loro quotidianità, nel 81.1% dei casi, con uno solo dei genitori (di solito la figura materna) e solo nel 18.9 % dei casi con entrambi i genitori[3].

 



Note:

[1] https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/24-diritti-del-minore

[2] Michela Foti – Camilla Targher, Comunicare la separazione ai figli, Giraldi Editore, Bologna,2014, p. 49.

[3] Michela Foti – Camilla Targher, Comunicare la separazione ai figli, Giraldi Editore, Bologna,2014, p. 51. 


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