Minori stranieri non accompagnati: situazione sociale e giuridica - PARTE I

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Minori stranieri non accompagnati: situazione sociale e giuridica - PARTE I

Minori stranieri, problemi di inserimento sociale e intervento della giustizia penale minorile. Approccio socio-comportamentale e processo di interiorizzazione.

Cittadino straniero

Allo straniero sono riconosciuti i diritti fondamentali dell’essere umano (Art.2 del Testo Unico sull’Immigrazione TUI), pertanto è equiparato al cittadino.  In particolare il minore straniero, secondo l’articolo 19 del TUI, non può essere espulso dal territorio italiano, se non per ragioni di sicurezza nazionale, in correlazione a questa previsione si stabilisce anche il divieto di respingimento alla frontiera del minore non accompagnato. La questione  dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) ha richiesto una normativa a parte, la legge numero n.47 del 7 aprile 2017 definisce questi minori come privi di assistenza da parte di genitori o altri adulti, quindi del tutto soli sul territorio nazionale.

«La questione  dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) ha richiesto una normativa a parte»

Una normativa a parte

Lo scopo principale della “Legge Zampa” è creare un percorso di accoglienza e inserimento per evitare anche che questi giovani in stato di abbandono possano essere reclutati dalla criminalità organizzata e coinvolti in traffici illeciti.

L’accoglienza degli MSNA prevede diverse fasi. In un primo momento è previsto il collocamento in centri di primi accoglienza, in modo tale da garantire un’assistenza immediata e rispondere alle esigenze primarie. Successivamente si fa riferimento al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), strutture che invece hanno lo scopo di garantire maggiore inclusione sociale al minorenne che si trova in un nuovo paese. Infine, dopo vari colloqui svolti con il minore in questione per riuscire a comprendere le sue esigenze, se è possibile si passa al ricongiungimento familiare o affidamento.

L’articolo 343 del Codice Civile prevede la necessità di nominare un tutore se i genitori del minore sono deceduti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale. In particolare la legge Zampa per i minori stranieri non accompagnati distingue la figura del “tutore volontario”, una persona che di sua spontanea volontà chiede di essere nominata come tutore e partecipa a corsi di formazione in modo da acquisire competenze adeguate. Al minore straniero non accompagnato viene riconosciuto un permesso di soggiorno valido fino al compimento dei diciotto anni, inoltre l’articolo 32 del TUI prevede che con il raggiungimento della maggiore età possa essere richiesto un’ulteriore permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o sanitari.

Minori stranieri non accompagnati e minori nomadi

I minori stranieri non accompagnati non hanno nè la cittadinanza italiana nè europea e come già sottolineato sono totalmente soli e privi di documenti. L’assenza di una rete familiare e le difficoltà legate all’instaurazione di legami possono indurre questi minori ad accostarsi e aggrapparsi a gruppi devianti fino ad apprenderne i comportamenti disfunzionali.

Per questo nel caso dei MSNA potrebbe essere efficace adottare un approccio socio-comportamentale, secondo cui  il comportamento è appreso anche in seguito all’osservazione del comportamento altrui. In quest’ottica sarebbe possibile aiutare il giovane ad apprendere nuovi comportamenti modificando quelli disfunzionali, ovviamente favorendo il coinvolgimento attivo.

I minori nomadi al contrario hanno una rete familiare a cui possono far riferimento, ma si trovano in una posizione intermedia poiché da una parte sono spinti all’acquisizione della cultura maggioritaria, cioè quella diffusa nel territorio in cui sono effettivamente inseriti, d’altro conto sin dalla prima infanzia è iniziato il processo di  interiorizzazione della cultura del gruppo di appartenenza in base alla quale costruiscono la loro identità sociale.

 


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