Leggi a tutela dei “diritti del minore”

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Leggi a tutela dei “diritti del minore”

Attività di prevenzione, promozione e tutela rafforzata. La legge interviene per salvaguardare i diritti dei soggetti in formazione.

Prevenzione e controllo sociale

Per realizzare un’efficace tutela e promozione dei diritti dei soggetti in formazione è essenziale una precoce individuazione di tutte le situazioni deficitarie e rischiose. Bisogna riconoscere, tuttavia, che una buona prevenzione non può essere fatta sul piano giudiziario poiché questo sistema è impossibilitato a venire direttamente a conoscenza dei disagi e delle difficoltà e, di conseguenza, è impossibilitato alla bonifica dei territori a rischio. Per questo motivo è indispensabile che al di fuori del sistema giudiziario si sviluppi una concreta funzione di vigilanza e controllo sociale.

<<L’ordinamento italiano tende ad assicurare a tutti i minori eguali diritti>>

L’intervento legislativo

Molto dovrebbero fare i servizi territoriali attraverso l’uso di strumenti in grado di conoscere a fondo la situazione nelle zone a rischio. A tal proposito, la L. 451/1997 ha cercato di facilitare la creazione di strutture regionali che acquisiscano tutti i dati relativi alla condizione sociale, culturale, economica e sanitaria dell’infanzia e dell’adolescenza; ne è diretta conseguenza l’istituzione della L. 112/2011, il cui compito è quello di fornire generale tutela a tutti i diritti dei minori. In ogni caso, un’efficace opera di individuazione non potrà realizzarsi senza un’integrazione tra sistema assistenziale e tutti gli altri sistemi che operano sul minore.

Per l’ordinamento giuridico la minore età comprende tutti i soggetti tra i 0 e i 18 anni; il diritto, invece, per la libertà di esercizio di alcuni diritti, prende in considerazione diverse fasce di età:

•         sul piano della tutela penale, prende in considerazione coloro che rientrano nelle fasce d’età che oscillano tra i 10 e i 14 anni e tra i 16 e i 18.

•  Sul piano civile le posizioni del minore sono diversificate, ad esempio: è vietato riconoscere il figlio prima dei 16 anni, è vietato contrarre matrimonio prima dei 18 anni (salvo eccezioni), non c’è limite di età per l’interruzione di gravidanza.

•         Per ciò che concerne l’imputabilità, essa scatta al compimento dei 14 anni.

 

Capacità di discernimento

Ad oggi viene ritenuto eccessivo il termine di 18 anni per il raggiungimento della maggiore età, fissato con la L. 39/1975. È infatti forte il pensiero a credere che l’infanzia sia precocemente acutizzata, ma è anche vero che è molto presente un’adolescenza prolungata.  Questi due pensieri rendono difficile il processo di maturazione del soggetto in formazione.

Qualcheduno, inoltre, pensa che i 16 anni siano la soglia perfetta per fissare la maggiore età ma, in realtà, ciò significherebbe aprire nuovi spazi di libertà che non sempre il minore è in grado di controllare e gestire, anche a livello penale. In questi anni, dunque, si è venuta a sviluppare una tendenza legislativa che riconosce al minore la capacità di porre in essere atti giuridici e ciò perché il legislatore si è reso conto che il processo di maturazione è diverso da soggetto a soggetto; la giurisprudenza ha fatto dunque sempre più ricorso al principio della capacità di discernimento.

Capacità anticipata

Nel precedente ordinamento si prevedeva la possibilità di una anticipata capacità di agire attraverso l’istituto del giudice tutelare; il minore emancipato aveva capacità piena per gli atti di natura non patrimoniale, capacità limitata per gli atti di natura patrimoniale.

Attualmente, la capacità anticipata è prevista solo nel caso di matrimonio: in questo caso, se entrambi i coniugi sono minori, verrà nominato un curatore; se invece un membro della coppia è maggiorenne, sarà quest’ultimo ad essere il curatore. Il minore può compiere atti di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione, ha capacità piena nei rapporti personali.

Tutela rafforzata

L’ordinamento italiano tende ad assicurare a tutti i minori eguali diritti, ma riconosce che esistono situazioni di particolare debolezza meritevoli di una tutela rafforzata:

•         per i minori disabili vi è la legge quadro per “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 104/1992’’. Questa legge, contenente importanti principi, sottolinea l’obbligo della Repubblica di garantire il pieno rispetto della dignità della persona handicappata, promuovendo la sua integrazione, prevenendo le condizioni invalidanti, perseguendo al recupero sociale e funzionale della persona, indicando gli strumenti per l’inserimento sociale ect. I principi, oltre che in questa legge, sono contenuti e disciplinati nelle normative statali e regionali in materia sanitaria. Ai bambini disabili viene inoltre assicurata l’assistenza protesica (protesi), farmaceutica e specialistica; per le famiglie, invece, sono assicurati assegni familiari, permessi retribuiti e benefici fiscali.

•         Per i minori infermi di mente si ricorre all’art. 416 cod. civ. Prima della L. 6/2004, poteva essere promosso nei confronti del minore un giudizio di interdizione o di inabilitazione con lo scopo di evitare che il minore acquisisse la capacità di agire, pur non essendo in grado di provvedere ai propri interessi. Con la sua approvazione, invece, è stato introdotto l’istituto dell’amministratore di sostegno mediante il quale la persona affetta da infermità, menomazione fisica o psichica, temporaneo o parziale, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare. Anche ai servizi sociali è stata riconosciuta legittimazione attiva su questa materia.

•         Per i minori con madre detenuta, subentra la L. 40/2001. Questa legge riconosce ai minori che abbiano le madri sottoposte a misure restrittive della libertà il godimento di alcuni diritti fondamentali, quali il mantenimento della relazione primaria e la possibilità di avere un’educazione in ambienti di vita normali. Per questo motivo, la legge prevede: il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena che non sia pecuniaria quando la donna sia incinta; consente la detenzione domiciliare nel caso in cui la donna sia incinta o allatti; prevede che le internate possano essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno se madre di figli di età non superiore ai 10 anni….etc.

•         Per i minori nomadi. Il minore nomade è profondamente limitato dalla sua cultura, in quanto gli impedisce di acquisire modelli emergenti della nostra società. Moltissime regioni, per tal motivo, hanno approvato leggi per assicurare l’inserimento e l’integrazione di questi, per tutelare il patrimonio e l’identità rom, per assicurare campi di sosta con servizi igienici, per l’illuminazione pubblica e la creazione di aree di gioco per bambini. Il tema della devianza dei minori rom è particolarmente delicato, basti pensare al fatto che essi attraverso piccoli furti assumono una condotta che per il nostro ordinamento è irregolare, ma per i loro codici comportamentali è del tutto normale.

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