Già con l’approvazione della Legge di Bilancio, del 30 dicembre scorso, avevamo sviluppato un piccolo focus sulle novità introdotte dai commi 797 e ss. dell’art. 1 della norma, riguardanti l’avvio di un vero e concreto potenziamento delle strutture dei servizi sociali professionali a livello locale.
Numerosissimi sono stati gli interventi che hanno provato a chiarificare tutti gli aspetti della Legge, in particolare in riferimento a tre aspetti fondamentali:
Anche se ripresi dal documento ministeriale, non ci soffermeremo ancora su questi aspetti la cui ingente “produzione letteraria” dei vari addetti ai lavori dovrebbe aver assolto agli obiettivi di opportuna chiarificazione. Ad ogni modo, per una veloce rilettura, si rimanda al precedente articolo redatto in questo blog, in tempi non sospetti.
«il 12 febbraio, il Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le attesissime istruzioni per il calcolo del contributo riconosciuto agli Ambiti Sociali territoriali»
Oggi commentiamo, invece, che il 12 febbraio u.s., il Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le attesissime istruzioni operative e modalità pratiche per il calcolo del contributo riconosciuto agli Ambiti Sociali territoriali, proprio in ragione del numero di aa.ss. impiegati nei servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell’anno precedente e presumibilmente in servizio nell’anno in corso. Un documento che, ad ogni buon fine, si allega a questo breve testo di introduzione alle stesse, e che può essere visionato unitamente agli ulteriori documenti allegati sul sito del MLPS: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/finanziamenti-ai-comuni-che-garantiscono-un-livello-minimo-di-assistenti-sociali-in-proporzione-agli-abitanti.aspx/
Il documento chiarisce innanzitutto gli step della procedura operativa:
Fondamentale l’ulteriore chiarimento fornito da queste linee operative che precisano e sottolineano che il finanziamento del fondo povertà, così come il finanziamento previsto dalla Legge di Bilancio per i contributi per ogni aa.ss., ha natura strutturale e, che in sede di riparto annuale del Fondo Povertà, sarà accantonata una somma sufficiente a finanziare tutte le risorse prenotate.
Nei prospetti forniti dal SIOSS, gli Ambiti potranno inserire:
Ai fini del computo, il documento ministeriale chiarisce anche che potranno essere conteggiate le aa.ss. assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato eventualmente in congedo di maternità. Non potranno essere computati invece gli aa.ss. in aspettativa, in comando o in distacco; questi ultimi potranno essere conteggiati dai Comuni/Ambiti presso i quali sono distaccati e svolgono dunque la loro attività.
Sempre ai fini del calcolo, le linee chiariscono che possono essere considerati tutti gli aa.ss. effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell’Ambito Territoriale, assunti da: Comune/Unione dei Comuni, Azienda Speciale o Azienza Servizi alla Persona, Comune Capofila in caso di Convenzione, Consorzi per la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, Società della Salute, Azienda Speciale Consortile di Servizi alla Persona. Pertanto, il documento conferma le interpretazioni già espresse sul testo normativo, per cui non possono essere considerati nel computo utile alla richiesta di contributo gli aa.ss. a tempo indeterminato dipendenti di soggetti privati o di ETS a cui sono appaltati interventi e servizi, o anche gli aa.ss. dipendenti di AA.SS.LL., ad eccezione delle situazioni in cui i Comuni abbiano delegato la funzione socio-assistenziale all’ASL stessa come accade in alcune Regioni.
Il portale per l’inserimento di tali dati è stato aperto dal Ministero dal 19.02.2021, e sarà disponibile fino alle ore 24.00 di lunedì 01.03.2021, termine ultimo che quest’anno gli Ambiti avranno per quest’azione introdotta dalla Legge di Bilancio.
È chiaro che, come emerso in diversi dibattiti, oggi occorre che i Comuni associati e gli Ambiti Sociali si attivino per concertare una pianificazione utile a raggiungere quel livello minimo di 1 a.s. a tempo indeterminato ogni 6.500 abitanti, necessario per richiedere il contributo. Gli Ambiti che non detengono questo primo livello non potranno richiedere alcun contributo, né tanto meno hanno il tempo necessario per garantire delle previsioni sull’anno corrente formalmente e sostanzialmente comprovabili.
Ma allora ecco il “caldo invito” che i vari stakeholders [il CNOAS, ad es., aveva invitato i CROAS ad avviare una cabina di regia con Ambiti, OO.SS. per avviare concretamente e tempestivamente azioni utili in tal senso] devono fare alle politiche locali di Ambiti e Comuni. Sempre a titolo di esempio, la Regione Campania ha invitato, con apposita nota del 16.02.2021 (si riporta in allegato), tutti gli Ambiti (anche quelli lontani dalla condizione minima) ad accedere alla piattaforma e a conferire le informazioni richieste, che potranno costituire un’importante fonte informativa che consentirà al Ministero e alla Regione stessa di conoscere le situazioni territoriali esistenti ed eventualmente proporre azioni agevolative per i territori in maggiore difficoltà, per una programmazione regionale che vada a prevedere interventi migliorativi delle strutturazioni dei SSP locali nelle prossime annualità.
D’altro canto, la partita oggi si gioca tutto su questo livello: anche gli Ambiti che per l’anno 2021 non posseggono le condizioni minime per l’accesso al beneficio, possono (auspicabilmente e con un’idonea programmazione del PdZ e del PAL delle misure di contrasto alla povertà) predisporsi ad acquisire le condizioni per potervi accedere per il prossimo anno, considerata proprio la natura stabile del finanziamento a copertura dei costi di assunzione di ogni assistente sociale. Una grandissima opportunità per il sistema dei servizi sociali, a tutela innanzitutto dei diritti dei cittadini, ed anche dei diritti dei lavoratori assistenti sociali.
Si allega:
📬 Vuoi ricevere in dono un corso FaD?
Iscriviti alla Newsletter e segui le istruzioni.