Adozione e oblio oncologico: il labile confine tra i diritti

Home
/
Blog AffidoBlog Social Work
/
Adozione e oblio oncologico: il labile confine tra i diritti

L’oblio oncologico è un diritto di ogni persona. Nell’adozione, tuttavia, prevale quello del minore. L’intervento dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Chi può adottare?

L’adozione, come sappiamo, è un istituto giuridico a tutela dei minori che permette a questi ultimi, qualora versassero in uno stato di abbandono e per i quali è stata emessa una dichiarazione di adottabilità, di divenire figli legittimi della coppia adottante. Il procedimento per l’adozione si articola in una serie di tappe che si susseguono, durante i quali vengono verificate tutte le condizioni necessarie affinché questa possa attuarsi.

<<L’accertamento è giustificato dalla responsabilità di scegliere un futuro stabile e roseo per ogni bambino>>

I requisiti per l’adozione

L’articolo 6 della legge 184/83[1] prevede un’insieme di requisiti che le coppie che intendono adottare devono possedere per poter divenire genitori adottivi. Tra questi, i principali previsti dalla norma sono relativi al matrimonio, all’età della coppia e alla capacità educativa della stessa:

·        La coppia deve essere unita in matrimonio da almeno tre anni o per un numero inferiore qualora i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo di tre anni prima del matrimonio;

·        L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con possibilità di deroga in casi particolari stabiliti dalla legge; 

·        La coppia deve essere in grado di educare, istruire e mantenere il minore che si intende adottare. Tale requisito viene accertato tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali.

La valutazione dell’idoneità

Per essere dichiarata idonea all’adozione la coppia deve è soggetta ad una valutazione che prevede un iter composto da diverse fasi[2]. Il processo si avvia in seguito alla “Dichiarazione di disponibilità all’adozione” depositata dalla coppia presso il Tribunale per i Minorenni competenti per territorio di residenza della stessa. Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti, tra cui: certificato di nascita; stato di famiglia; dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei coniugi; certificati medici; modello 101 o buste paga. La domanda ha validità di tre anni e può essere rinnovata in caso di scadenza.

Ricevuta la domanda, il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti necessari per dichiarare l'idoneità della coppia all'adozione; a tal fine, affida ai servizi sociali territoriali il compito di conoscere la coppia, di valutarne le potenzialità genitoriali, di accogliere loro informazioni personali, sociali, motivazionali ed economiche. L’accertamento può durare un massimo di 120 giorni, trascorsi i quali deve essere redatta una relazione conclusiva da inviare al Tribunale di competenza. Acquisita la relazione, il Tribunale può decidere di dichiararne l’idoneità oppure può richiedere ulteriori accertamenti.

La valutazione dell’idoneità dei coniugi è orientata a indagare l’adeguatezza economica, sociale e affettiva del nucleo. A svolgerla sono, come accennato, sia gli assistenti sociali che gli psicologi dei distretti sanitari competenti: di norma, i coniugi svolgono diversi colloqui, in coppia e singolarmente, nei quali si indaga sull’infanzia della stessa, sulla loro condizione di salute, sul parere delle proprie famiglie all’adozione, sulle motivazioni che hanno spinto la coppia a proporsi come adottiva.

L’oblio oncologico

Con l’adozione, dunque, il bambino o diventa a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti. Pertanto, la valutazione della coppia comprenderà anche le condizioni di salute degli stessi per evitare che la prematura dipartita di uno dei due genitori adottivi determini un nuovo trauma nel minorenne.

Il 4 febbraio 2022, in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro, è stata presentata alla Commissione Giustizia del Senato, una proposta di legge  per il diritto all’oblio oncologico affinché i soggetti guariti da un tumore possano, dopo 10 anni di completa guarigione, omettere di dichiarare informazioni sul proprio passato sanitario e relative alla malattia pregressa. In molti Paesi europei, tra i quali Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo tale diritto è già disciplinato dalla legge.

La proposta di legge, nello specifico, chiede di uniformare e certificare il periodo di tempo dopo il quale non è più consentito chiedere tali informazioni per chi vuole presentare una richiesta di adozione e stipulare altre pratiche amministrative:

•         10 anni dalla fine delle cure mediche, senza che nel frattempo ci siano state ricadute o recidive;

•         5 anni per chi si è ammalato prima dei 21 anni.

L’intervento della Garlatti

Sul tema è intervenuta anche Carla Garlatti, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, sottolineando che l’oblio oncologico è un “diritto sacrosanto” dei genitori che intendono adottare ma, nel caso specifico delle adozioni, non si può procedere per automatismi e che la valutazione sulle condizioni di salute dei coniugi che intendono adottare deve essere svolta caso per caso. L’accertamento, che comprende diversi fattori, è giustificato dalla responsabilità di scegliere un futuro stabile e roseo per ogni bambino che ha, alle sue spalle, un trascorso di sofferenza: una valutazione superflua in tale senso significherebbe disegnare l’adozione come un processo adulto-centrico volto a garantire alla persona di diventare genitore e non, al contrario, al bambino di avere una famiglia.

Ogni tumore ha la sua percentuale di recidiva e valutarla ex-ante è fondamentale per evitare che quell’adozione diventi motivo di un ulteriore trauma per il minore. “L’oblio oncologico rappresenta un segno di civiltà sotto molti punti di vista, a patto che si delinei un confine tra il rispetto dei diritti del futuro genitore e quelli del bambino in adozione[3], ha dichiarato la Garlatti all’audizione presso il Cnel. Per diverse questioni, quindi, l’oblio oncologico è un diritto da riconoscere e garantire, ma in alcuni casi – come quello dell’adozione – la possibilità di recidiva della malattia potrebbe essere determinante.[4]

Purtroppo, al momento, la discussione è ferma: per la sua approvazione servirà il parere positivo della Commissione e, successivamente, la discussione alla Camera e al Senato.

[1] LEGGE 4 maggio 1983, n. 184. Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

[2] Adozione: come adottare un bambino (studiocataldi.it)

[3] Oblio oncologico, Autorità garante: “Segno di civiltà, ma cautela nei casi di adozione” | Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (garanteinfanzia.org)

[4] Oblio oncologico, Autorità garante: “Segno di civiltà, ma cautela nei casi di adozione” | Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (garanteinfanzia.org)

Articoli Correlati

No items found.
Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)
Scrivi un Messaggio
Accetto la Privacy Policy
L'invio del tuo messaggio è andato a buon fine.

Siamo lieti che tu ci abbia scritto! A breve il messaggio sarà visionato dallo Staff del Centro Studi. Ti risponderemo quanto prima.

Cordiali saluti, la Tutor del Centro Studi, dr.ssa Carmela Carotenuto.
Oops! Qualcosa è andato storto!