Guida Adozione Bambini con Disabilità

25 risposte sull'adozione di bambini con disabilità

1. Sono molti i bambini con disabilità, bisognosi di essere adottati?
In Italia, ogni anno vengono dichiarati adottabili poco più di mille bambini e ragazzi. Di questi, una quota che oscilla tra il 20% e il 30% ha una disabilità. Annualmente, attraverso il canale dell’adozione internazionale, entrano in Italia ulteriori 1.200 bambini e ragazzi. Il 60% circa di questi è portatore di uno o più “special needs”.

2. Di quali tipologie di disabilità si tratta?
Le tipologie di handicap di cui sono portatori i bambini adottabili con disabilità, sono le più varie, sia per tipologia che per intensità. Vi sono problematiche più lievi e situazioni di disabilità grave o gravissima. Può trattarsi di una disabilità di natura fisica o mentale. Non mancano bambini con problematiche su entrambi i fronti. Si va dalla trisomia-ventuno (la sindrome di Down) alla spina bifida; dalle situazioni di danneggiamento o mancato sviluppo di alcune zone cerebrali, alle disabilità sensoriali, come la sordo-cecità; da problemi e malformazioni agli arti alle patologie metaboliche, etc. Il quadro è molto ampio e di ogni singolo bambino viene attentamente approfondita la situazione e attivata l’assistenza sociosanitaria di cui necessita.

3. È la disabilità di questi bambini a renderli adottabili?
A volte, è proprio la gravità della situazione di disabilità, specie quando si associa ad altre problematiche personali e familiari, a spingere i genitori biologici a “rinunciare” al figlio. In altri casi, si tratta di un aspetto che non ha inciso sulla situazione di adottabilità, decisa per altri motivi.

4. Se un genitore è in difficoltà non è meglio aiutarlo a tenere i figli con sé?
La legge italiana (in particolare la legge 184/83) stabilisce che i genitori in difficoltà vanno sostenuti con interventi volti a favorire il superamento delle criticità, affinché i figli possano crescere nella propria famiglia. Stabilisce anche il divieto di allontanare i figli dai genitori per motivi economici (in tali casi le famiglie vanno aiutate con appositi sussidi). Stabilisce, ancora, che, qualora vi fossero problematiche urgenti, o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore transitoria (si pensi a una madre sola che deve affrontare un periodo di ricovero) o, comunque, difficoltà risolvibili entro un certo tempo, i figli vanno temporaneamente accolti in un altro contesto familiare (una famiglia affidataria o una comunità di tipo familiare) in vista del loro rientro a casa. Si giunge alla dichiarazione di adottabilità soltanto quando, nonostante i tentativi di recupero e supporto ai genitori, i genitori decidano di rinunciarvi o, comunque, i bambini si trovino in uno stato di abbandono morale e materiale duraturo. In questi “casi limite”, il Tribunale per i minorenni dispone l’adottabilità del bambino.

5. Chi sceglie la famiglia adottiva del bambino?
In base alla legge 184/83, è il Tribunale per i Minorenni che ne ha dichiarato l’adottabilità ad avere la competenza istituzionale relativa alla individuazione della coppia adottiva, che viene scelta tra coloro che hanno fatto “domanda di adozione” e che sono stati valutati idonei.

6. Quale ruolo svolgono i servizi sociali territoriali?
I Servizi sociali partecipano al percorso dell’adozione in vari modi. Innanzitutto, organizzando incontri e percorsi di informazione e formazione introduttiva per le coppie che si interrogano sull’eventuale disponibilità. Poi, collaborando con il Tribunale per i Minorenni nel percorso di conoscenza e di valutazione delle coppie che hanno fatto richiesta (mediante colloqui, visite domiciliari, etc.). Quindi, hanno il compito di sostenere le adozioni che vengono disposte dal Tribunale, supportando sia le famiglie adottanti che i minorenni adottati. Queste attività vengono programmate e realizzate di concerto tra i Servizi sociali dei Comuni (singoli o associati) e i Servizi socio- sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, con modalità e ruoli che variano da territorio a territorio. In varie zone le istituzioni hanno attivato degli appositi “Servizi per l’Adozione”. Le attività di informazione, formazione e sostegno delle adozioni vedono, spesso, la collaborazione delle Associazioni e degli altri Enti di Terzo Settore impegnati nel campo.

7. Quali sono i requisiti per adottare un bambino con disabilità?
Ordinariamente, i requisiti per adottare un bambino con disabilità sono i medesimi previsti per l’adozione in generale. Innanzitutto, occorre che gli aspiranti genitori siano idonei ad assicurare educazione, istruzione e mantenimento. Occorre che la coppia sia coniugata e che siano sposati o conviventi da almeno tre anni. Riguardo all’età, la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni, mentre la differenza massima tra adottanti e adottato è di 45 anni per uno dei coniugi e di 55 per l'altro. Tale limite è derogato se i coniugi adottano due o più fratelli e ancora se hanno un figlio minorenne, naturale o adottivo. I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.

8. Chi sono “gli adottabili non adottati”?
Secondo i dati del Ministero della Giustizia, in Italia vi sono oltre 400 minorenni dichiarati adottabili da oltre sei mesi e non ancora adottati. Si tratta bambini e ragazzi per i quali i Tribunali per i Minorenni non hanno trovato, tra le coppie in lista per l’adozione, persone disponibili ad adottarli. Sono bambini con disabilità importanti, ragazzi grandi (con più di dodici anni), fratrie numerose. In alcuni casi, la dichiarazione di adottabilità risale già ad alcuni anni fa.

9. Ci sono situazioni nelle quali un bambino con disabilità può essere adottato da una persona single o da una coppia non sposata?
È proprio il caso degli “adottabili non adottati”. Se il Tribunale per i Minorenni, a causa della grave condizione di disabilità del bambino, non individua disponibilità tra le coppie idonee all’adozione, può decidere di estendere la ricerca anche ad altre persone, single o coppie non sposate, purché idonee ad assicurare educazione, istruzione e mantenimento. La decisione viene assunta dal giudice, valutando caso per caso.

10. Ci sono situazioni nelle quali un bambino con disabilità può essere adottato da una coppia che non ha l’idoneità all’adozione?
Come detto sopra, sono, appunto, le situazioni per le quali non sono emerse disponibilità da parte delle coppie con idoneità. In tali casi il Tribunale per i Minorenni può disporre l’adozione ad altri, purché effettivamente capaci di prendersi cura del bambino.

11. Che significa “Adozione in casi particolari” del bambino con disabilità?
L’adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44 della legge 184/83, è una tipologia di adozione che produce effetti in parte differenti dall’adozione ordinaria. Ad esempio, il bambino adottato riceve il cognome dell’adottante ma non perde il proprio cognome originario. L’adozione in casi particolari può essere disposta anche a una persona singola o a una coppia non coniugata o a persone con differenze di età maggiori o minori di quelle previste per l’adozione ordinaria. Tra i “casi particolari” nei quali può essere disposta questa tipologia di adozione, v’è quello del bambino con disabilità.

12. Con l’adozione in casi particolari il bambino diventa “figlio” dell’adottante?
Il bambino adottato attraverso l’adozione in casi particolari diviene a tutti gli effetti figlio dell’adottante. Non diventa, però, parente dei familiari dell’adottante (non diventa, cioè, nipote, fratello, cugino…). Questo circoscrive la responsabilità della sua cura solo a chi lo adotta, senza estensione all’intera rete parentale.

13. Come si fa ad adottare un bambino con disabilità? A chi occorre fare domanda?
La coppia che intende adottare un bambino con disabilità, se è in possesso dei requisiti ordinari per l’adozione, deve effettuare una “normale” domanda di adozione, segnalando la disponibilità per la disabilità in seno all’istanza che consegna al Tribunale. Qualora la coppia abbia già l’idoneità per l’adozione, può segnalare la sua disponibilità per la disabilità inviando una comunicazione integrativa. Se la persona o la coppia non ha i requisiti di idoneità può segnalare la propria disponibilità per gli eventuali “adottabili non adottati” allo stesso Tribunale per i Minorenni. Può altresì segnalare la propria disponibilità all’eventuale Servizio Adozioni attivato dalle istituzioni territoriali (Comuni e/o Asl) e alle Associazioni ed enti di Terzo Settore che collaborano con i Tribunali in questo campo.

14. Occorre essere disponibili per qualunque tipo di disabilità? O si può dare una disponibilità circoscritta?
La disponibilità ad adottare può essere generale o parziale. Spetta alla coppia, in piena libertà e coscienza, scegliere il tipo di disponibilità, anche in considerazione delle proprie possibilità, capacità ed esperienze.

15. Si può anche fare domanda tramite un’Associazione?
La domanda di adozione, o meglio – per essere più precisi – la “dichiarazione di disponibilità ad adottare”, va inviata solo al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, essendo il soggetto istituzionale a cui è attribuita questa materia. Come detto sopra, può essere utile “segnalare” la propria disponibilità, con modalità più o meno formali, anche ai Servizi Adozioni pubblici eventualmente presenti sul territorio e alle associazioni impegnate nel campo.

16. Chi sono e di cosa si occupano gli “Enti Accreditati” per l’adozione?
Gli “Enti Accreditati” sono Organizzazioni, per lo più Enti del Terzo Settore (ma non mancano Istituzioni, Enti religiosi, etc.), che sono state ammesse dal Governo italiano ad occuparsi di adozione internazionale, seguendo e accompagnando le aspiranti famiglie adottive e facendo da intermediari tra le istituzioni italiane e quelle dei Paesi di provenienza dei bambini adottati. Le coppie idonee all’adozione che intendono effettuare il percorso internazionale devono dare “mandato” a un Ente Accreditato. La lista ufficiale degli Enti Accreditati è disponibile sul sito governativo www.commissioneadozioni.it

17. Anche nell’adozione internazionale ci sono bambini adottabili portatori di una disabilità?
Si, come già detto, circa il 65% dei bambini che giungono in Italia attraverso il canale dell’adozione internazionale è portatore di uno o più “special needs”, con importanti variazioni a seconda dei Paesi di provenienza. Vi sono Paesi che inviano in adozione internazionale prevalentemente bambini e ragazzi con disabilità. Altri Paesi, invece, non hanno questo tipo di linea.

18. Cosa significa “special needs”?
È un termine inglese che indica i bambini adottabili che sono portatori di “bisogni speciali”. Si tratta di bambini con disabilità fisiche e mentali di vario genere, di bambini che hanno subito gravi traumi o che presentano problemi di comportamento (bambini che hanno subito gravi maltrattamenti o abusi, bambini iperattivi o con disturbi della condotta più gravi), di minorenni con età superiori ai sette anni, di fratrie numerose.

19. I genitori che adottano un bambino con disabilità ricevono aiuti economici?
Com’è noto, la normativa italiana prevede importanti supporti economici alle famiglie che hanno figli con disabilità, siano essi naturali o adottivi. A questi si aggiungono – nel caso di adozione – gli ulteriori supporti previsti dalla legge 184/83, il cui articolo 6 stabilisce che: «nel caso di adozione dei minori (…) con handicap accertato (…) lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale (…) degli adottati». Concretamente, soltanto alcune Regioni ed Enti locali hanno attivato forme specifiche di sostegno. È opportuno che le coppie aspiranti adottive contattino le istituzioni del proprio territorio per avere informazioni circa la presenza o meno di questi supporti.

20. Sono previsti anche aiuti specialistici?
Alcune Regioni, Enti locali e ASL hanno attivato un Servizio per l’Adozione, dotato di équipe specialistiche che offrono supporti alle coppie, sia in preparazione all’adozione che durante il suo svolgimento. Altre volte questi supporti sono offerti all’interno delle ordinarie attività specialistiche in ambito materno-infantile e familiare. Anche per questo aspetto è utile che le coppie aspiranti adottive contattino le istituzioni del proprio territorio per avere informazioni di dettaglio.

21. Ci sono corsi di informazione e formazione per l’adozione di bambini con disabilità?
Non è difficile individuare percorsi di informazione e formazione sull’adozione. A promuoverli sono i Servizi pubblici per le Adozioni, ove attivi, i Servizi sociosanitari in generale, le Associazioni e gli altri enti di Terzo Settore attivi nel campo, gli Enti Accreditati per le adozioni internazionali. Si tratta di percorsi ad accesso gratuito.

22. Una famiglia che adotta un bambino con disabilità può beneficiare della partecipazione ad un gruppo di famiglie?
Il confronto, la condivisione e il mutuo aiuto concreto tra famiglie impegnate nell’adozione di bambini e ragazzi con disabilità, è un aspetto importante, che può recare gran beneficio a tutti i membri della famiglia. I gruppi di famiglie sono presenti solo in alcuni territori e fanno capo per lo più capo ai Servizi Adozioni o alle Associazioni attive nel campo. Per parteciparvi può essere utile mettersi in contatto con le realtà del proprio territorio. È possibile contattare la segreteria di Progetto Famiglia, che opera in rete con le realtà attive in tutto il contesto nazionale, per ricevere suggerimenti e indicazioni.

23. L’Ass. Progetto Famiglia come accompagna le famiglie che adottano un bambino con disabilità?
La prima forma di accompagnamento offerta da Progetto Famiglia consiste proprio nella possibilità di partecipare ad un gruppo di mutuo aiuto tra famiglie. Vi sono poi supporti di tipo specialistico, per lo più mediante colloqui, online o in presenza, con esperti del settore.

24. È possibile confrontarsi con una coppia che ha già adottato un bambino con disabilità?
Coloro che fossero interessati ad incontrare una coppia che ha adottato un bambino con disabilità, per un momento di confronto e condivisione, al fine di ricevere indicazioni e suggerimenti in vista della propria eventuale disponibilità a vivere la medesima esperienza, possono contattare il numero verde 800 66 15 92.

25. A chi possiamo rivolgerci per avere maggiori informazioni?
Si può contattare lo Sportello Informativo di Progetto Famiglia al numero verde 800 66 15 92 o scrivere all’indirizzo info@progettofamiglia.org. Seguirà un appuntamento (in presenza o online) con uno dei responsabili dell’Associazione, per approfondire le informazioni desiderate.